CODICE PENALE
Titolo VII: DEI DELITTI CONTRO
LA FEDE PUBBLICA
Capo I: DELLA FALSITA’
IN MONETE,IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI
DI BOLLO
Art. 453- Falsificazione
di monete,spendita e introduzione nello Stato, previo
concerto, di monete falsificate.
E’ punito con la reclusione
da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione
a sei milioni; 1) chiunque contraffà monete
nazionali o straniere,aventi corso legale nello
Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo
monete genuine,col dare ad esse l’apparenza
di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo
concorso nella contraffazione o nell’alterazione,
ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero
con un intermediario, introduce nel territorio dello
Stato o detiene o spende o metta altrimenti in circolazione
monete contraffatte o alterate; 4) chiunque,al fine
di metterle in circolazione, acquista o comunque
riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario,
monete contraffatte o alterate.
Art. 455 – Spendita
e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete
falsificate.
Chiunque, fuori dei casi preveduti
dai due articoli precedenti, introduce nel territorio
dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte
o alterate,al fine di metterle in circolazione,
ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione,soggiace
alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da
un terzo alla metà.
Art. 457- Spendita di monete
falsificate ricevute in buona fede.
Chiunque spende o mette altrimenti
in circolazione monete contraffatte o alterate ,
da lui ricevute in buona fede, è punito con
la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino
a lire due milioni.
Art. 459 – Falsificazione
di valori di bollo, introduzione nello Stato,acquisto,
detenzione o messa in circolazione di valori di
bollo falsificati.
Le disposizioni degli articoli
453,455 e 457 si applicano anche alla contraffazione
o alterazione di valori di bollo e alla introduzione
nel territorio dello Stato, o nell’acquisto
detenzione e messa in circolazione d valori di bollo
contraffatti ;ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli effetti della legge penale si intendono per
“valori di bollo“ la carta bollata,
le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori
equiparati a questi da leggi speciali.
Art. 460 – Contraffazione
di carta filigranata in uso per la fabbricazione
di carte di pubblico credito o di valori di bollo.
Chiunque contraffà la carta
filigranata che si adopera per la fabbricazione
delle carte di pubblico credito o di valori di bollo,
ovvero acquista, detiene o allena tale carta contraffatta
, è punito, se il fatto non costituisce un
più grave reato, con la reclusione da due
a sei anni e con la multa da lire seicentomila a
due milioni.
Art. 461 – Fabbricazione
o detenzione di filigrane o di strumenti destinati
alla falsificazione di monete, di valori di bollo
o di carta filigranata.
Chiunque fabbrica, acquista, detiene
o aliena filigrana o strumenti destinati esclusivamente
alla contraffazione o alterazione di monete, di
valori di bollo o di carta filigranata è
punito, se il fatto non costituisce un più
grave reato , con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.
LEGGE 4 OTTOBRE
2004, n254
“Modifica all’articolo
33 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973,n. 156. In materia
di tutela del commercio filatelico” pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004
Art. 1 – all’articolo
33 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
<<Se i fatti previsti dagli articoli
459, 460 e 461 del codice penale si riferiscono
a francobolli non in corso , ma che hanno avuto
corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che
da Stati esteri, si applicano le pene stabilite
da tali articoli ridotte di un terzo>>