TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL
CODICE DEONTOLOGICO
ART. 1
DEFINIZIONE DI DEONTOLOGIA
La Deontologia Peritale è l'insieme dei principi
e delle regole che ogni Perito deve osservare ed
ai quali deve ispirarsi nell'esercizio della professione.
ART. 2
ESTENSIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
Le disposizioni del presente Codice si applicano
ad ogni perito, di qualsiasi categoria professionale
o merceologica esso appartenga.
ART. 3
OSSERVAZIONE DELLE NORME
Le norme deontologiche, devono essere osservate
dal perito in qualsiasi ambito o settore egli eserciti
la propria professione. L'osservanza delle norme
non esime il perito dal rispetto di altre regole
deontologiche non codificate.
ART. 4
SANZIONI DISCIPLINARI
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei
divieti fissati dal Codice Deontologico ed ogni
azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro
o al corretto esercizio della professione, sono
soggetti a sanzioni disciplinari.
TITOLO II
COMPITI E DOVERI GENERALI
DEL PERITO
ART. 5
ACCERTAMENTO DELLA VERITA’
Il Perito adempie ad una funzione sociale di pubblica
utilità, nell'ambito della giustizia, pertanto
il compito del Perito è di concorrere all'accertamento
della verità.
ART. 6
INDIPENDENZA E DIGNITÀ DELLA PROFESSIONE
L'esercizio dell'attività peritale è
fondato sulla libertà e sull'indipendenza
professionale che costituiscono irrinunciabile diritto
del Perito. L'accettazione degli incarichi peritali,
anche nel caso di studi professionali associati
o l'esercizio professionale in più località,
impone l'obbligo al perito di assicurare e garantire
la continuità delle prestazioni.
ART. 7
COMPETENZA DEL PERITO
Nell'esercizio della professione il Perito deve
costantemente attenersi alle conoscenze tecnico-scientifiche
ed alla propria esperienza professionale assumendo
come valore fondamentale il rispetto e la difesa
del cittadino che a lui affida la difesa dei propri
diritti. Non deve soggiacere ad interessi, imposizioni
e suggestioni di qualsiasi natura. Il perito denuncerà
ogni tentativo, da qualunque parte provenga, di
imporgli comportamenti non conformi alla deontologia
professionale.
ART. 8
COMPORTAMENTO DEL PERITO
Il comportamento del Perito, anche al di fuori dell'attività
professionale, deve essere consono al decoro della
persona, dell'ambito e dello studio professionale,
evitando di fornire la propria prestazione al di
fuori di ambienti non compatibili con la propria
dignità professionale e con il prestigio
della categoria a cui appartiene. Il Perito che
riveste cariche pubbliche o mandati politici non
deve avvalersene a scopo di personale vantaggio
professionale e in nessun caso abuserà del
suo incarico. Il Perito non deve procurarsi clientela
mediante illecita pubblicità o tramite procacciatori
d'affari o per millantato credito.
ART. 9
SEGRETO PROFESSIONALE
Il Perito dovrà astenersi dal commentare
in pubblico le problematiche relative ai propri
clienti, nonché le loro situazioni personali.
Egli eviterà, nelle sue pubblicazioni, ogni
allusione che possa compromettere il segreto professionale.
Il Perito è unico responsabile dell'incarico
a lui affidato e pertanto informerà suoi
eventuali collaboratori dell'obbligo del segreto
professionale e delle norme di comportamento previste
dal Codice Deontologico e vigilerà per il
rispetto di tali obblighi morali e professionali.
Il Perito non può, in nessun caso, prestare
la propria firma per avallare atti redatti da terzi.
Il Perito deve essere particolarmente prudente nell'assumere
incarichi complessi e/o delicati in materie nelle
quali non sia particolarmente versato. Nell'ipotesi,
o nel caso in cui l'incarico preveda specializzazioni
diversificate, il perito ha facoltà di avvalersi
della collaborazione di esperti o professionisti
del campo, restandone, in ogni caso, unico responsabile.
ART. 10
DILIGENZA DEL PERITO
Nella redazione delle perizie, delle certificazioni
e di ogni altra documentazione il Perito è
tenuto alla massima diligenza, alla corretta registrazione
dei dati e alla più responsabile formulazione
dei giudizi.
ART. 11
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Il Perito che ha una specifica missione da adempiere,
un servizio pubblico da garantire, nell'ambito del
suo ruolo professionale da svolgere, ha il dovere
all'aggiornamento permanente per garantire una corretta
prestazione.
ART. 12
TARIFFE PROFESSIONALI
La tariffa professionale è garanzia di decoro
della professione e della qualità della prestazione.
Il Perito non potrà applicare tariffe indecorose
né potrà prestare la propria opera
gratuitamente. Il perito è tenuto a far conoscere
il suo onorario preventivamente.
TITOLO III
IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
ART. 13
COMPITI E DOVERI DEL C.T.U.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio collabora con il
Magistrato nell'interesse generale della giustizia.
Oltre quanto previsto dalle leggi e normative vigenti,
il C.T.U. provvederà a rispondere il più
compiutamente possibile ai quesiti posti dal Magistrato.
Osserverà nella compilazione della relazione
tecnica tutte le norme, tenendo conto delle disposizioni
previste dal Codice Deontologico.
TITOLO IV
REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO
ART. 14
RAPPORTI CON IL CITTADINO
Il Perito deve curare gli interessi del cittadino.
Egli deve avere sempre la stessa dedizione verso
tutti coloro che a lui si rivolgono, per fruire
della sua professionalità. I rapporti con
il pubblico devono essere sempre ispirati a cortesia
e cordialità ed essere svolti con assoluto
scrupolo e correttezza.
ART. 15
INFORMAZIONE AL PUBBLICO
L'attività peritale direttamente o indirettamente
finalizzata esclusivamente al sostegno di attività
commerciali di terzi, anche nella forma di articoli
di stampa, di interventi radio-televisivi, daranno
luogo all'apertura di procedimenti disciplinari.
TITOLO V
RAPPORTI CON I COLLEGHI
ART. 16
RAPPORTI TRA PERITI
I rapporti tra i Periti devono ispirarsi al reciproco
rispetto e considerazione, nella salvaguardia delle
specifiche competenze professionali. Il perito,
chiamato a subentrare ad altro collega o professionista
incaricato in precedenza, dovrà accertare
che sia intervenuta la regolazione del rapporto
professionale prima dell'accettazione del l'incarico
a lui affidato.
ART. 17
RECIPROCITA’ E SOLIDARIETA’
La correttezza e la cordialità devono ispirare
i rapporti tra i Periti, i quali si devono reciproco
aiuto ed assistenza per il compimento dei loro doveri
professionali. In ogni circostanza essi devono collaborare
a rendere sempre più efficace il servizio
peritale. Ogni accordo, che intercorre fra Periti
deve essere sempre veritiero e giusto. Gli obblighi
che ne discendono debbono essere ispirati alla piena
solidarietà. Il Perito deve sempre presumere
la buona fede nell'operato di ogni altro collega.
Eventuali controversie, ricollegabili alla professione,
prima che siano adite le vie legali, devono sempre
essere demandate alla mediazione dei colleghi. Il
Perito sottoposto ad ingiusti attacchi deve poter
contare sulla solidarietà dei colleghi.