PERITO FILATELICO E CONSULENTE TECNICO
DEL TRIBUNALE
E DELLA CORTE
D'APPELLO DI GENOVA
 
 
PERITO FILATELICO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA
 
 
PERITO FILATELICO
DEL COLLEGIO
PERITI ITALIANI
 
 
SOCIO FONDATORE
DEL COLLEGIO NAZIONALE
PERITI FILATELICI ITALIANI
 
 
STUDIO CARDIOLOGICO
TERRACHINI
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

ART. 1
DEFINIZIONE DI DEONTOLOGIA

La Deontologia Peritale è l'insieme dei principi e delle regole che ogni Perito deve osservare ed ai quali deve ispirarsi nell'esercizio della professione.

ART. 2
ESTENSIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

Le disposizioni del presente Codice si applicano ad ogni perito, di qualsiasi categoria professionale o merceologica esso appartenga.

ART. 3
OSSERVAZIONE DELLE NORME

Le norme deontologiche, devono essere osservate dal perito in qualsiasi ambito o settore egli eserciti la propria professione. L'osservanza delle norme non esime il perito dal rispetto di altre regole deontologiche non codificate.

ART. 4
SANZIONI DISCIPLINARI

L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal Codice Deontologico ed ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono soggetti a sanzioni disciplinari.

TITOLO II

COMPITI E DOVERI GENERALI DEL PERITO

ART. 5
ACCERTAMENTO DELLA VERITA’

Il Perito adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità, nell'ambito della giustizia, pertanto il compito del Perito è di concorrere all'accertamento della verità.

ART. 6
INDIPENDENZA E DIGNITÀ DELLA PROFESSIONE

L'esercizio dell'attività peritale è fondato sulla libertà e sull'indipendenza professionale che costituiscono irrinunciabile diritto del Perito. L'accettazione degli incarichi peritali, anche nel caso di studi professionali associati o l'esercizio professionale in più località, impone l'obbligo al perito di assicurare e garantire la continuità delle prestazioni.

ART. 7
COMPETENZA DEL PERITO

Nell'esercizio della professione il Perito deve costantemente attenersi alle conoscenze tecnico-scientifiche ed alla propria esperienza professionale assumendo come valore fondamentale il rispetto e la difesa del cittadino che a lui affida la difesa dei propri diritti. Non deve soggiacere ad interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il perito denuncerà ogni tentativo, da qualunque parte provenga, di imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

ART. 8
COMPORTAMENTO DEL PERITO

Il comportamento del Perito, anche al di fuori dell'attività professionale, deve essere consono al decoro della persona, dell'ambito e dello studio professionale, evitando di fornire la propria prestazione al di fuori di ambienti non compatibili con la propria dignità professionale e con il prestigio della categoria a cui appartiene. Il Perito che riveste cariche pubbliche o mandati politici non deve avvalersene a scopo di personale vantaggio professionale e in nessun caso abuserà del suo incarico. Il Perito non deve procurarsi clientela mediante illecita pubblicità o tramite procacciatori d'affari o per millantato credito.

ART. 9
SEGRETO PROFESSIONALE

Il Perito dovrà astenersi dal commentare in pubblico le problematiche relative ai propri clienti, nonché le loro situazioni personali. Egli eviterà, nelle sue pubblicazioni, ogni allusione che possa compromettere il segreto professionale. Il Perito è unico responsabile dell'incarico a lui affidato e pertanto informerà suoi eventuali collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e delle norme di comportamento previste dal Codice Deontologico e vigilerà per il rispetto di tali obblighi morali e professionali. Il Perito non può, in nessun caso, prestare la propria firma per avallare atti redatti da terzi. Il Perito deve essere particolarmente prudente nell'assumere incarichi complessi e/o delicati in materie nelle quali non sia particolarmente versato. Nell'ipotesi, o nel caso in cui l'incarico preveda specializzazioni diversificate, il perito ha facoltà di avvalersi della collaborazione di esperti o professionisti del campo, restandone, in ogni caso, unico responsabile.

ART. 10
DILIGENZA DEL PERITO

Nella redazione delle perizie, delle certificazioni e di ogni altra documentazione il Perito è tenuto alla massima diligenza, alla corretta registrazione dei dati e alla più responsabile formulazione dei giudizi.

ART. 11
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il Perito che ha una specifica missione da adempiere, un servizio pubblico da garantire, nell'ambito del suo ruolo professionale da svolgere, ha il dovere all'aggiornamento permanente per garantire una corretta prestazione.

ART. 12
TARIFFE PROFESSIONALI

La tariffa professionale è garanzia di decoro della professione e della qualità della prestazione. Il Perito non potrà applicare tariffe indecorose né potrà prestare la propria opera gratuitamente. Il perito è tenuto a far conoscere il suo onorario preventivamente.

TITOLO III

IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

ART. 13
COMPITI E DOVERI DEL C.T.U.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio collabora con il Magistrato nell'interesse generale della giustizia. Oltre quanto previsto dalle leggi e normative vigenti, il C.T.U. provvederà a rispondere il più compiutamente possibile ai quesiti posti dal Magistrato. Osserverà nella compilazione della relazione tecnica tutte le norme, tenendo conto delle disposizioni previste dal Codice Deontologico.

TITOLO IV

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

ART. 14
RAPPORTI CON IL CITTADINO

Il Perito deve curare gli interessi del cittadino. Egli deve avere sempre la stessa dedizione verso tutti coloro che a lui si rivolgono, per fruire della sua professionalità. I rapporti con il pubblico devono essere sempre ispirati a cortesia e cordialità ed essere svolti con assoluto scrupolo e correttezza.

ART. 15
INFORMAZIONE AL PUBBLICO

L'attività peritale direttamente o indirettamente finalizzata esclusivamente al sostegno di attività commerciali di terzi, anche nella forma di articoli di stampa, di interventi radio-televisivi, daranno luogo all'apertura di procedimenti disciplinari.

TITOLO V

RAPPORTI CON I COLLEGHI

ART. 16
RAPPORTI TRA PERITI

I rapporti tra i Periti devono ispirarsi al reciproco rispetto e considerazione, nella salvaguardia delle specifiche competenze professionali. Il perito, chiamato a subentrare ad altro collega o professionista incaricato in precedenza, dovrà accertare che sia intervenuta la regolazione del rapporto professionale prima dell'accettazione del l'incarico a lui affidato.

ART. 17
RECIPROCITA’ E SOLIDARIETA’

La correttezza e la cordialità devono ispirare i rapporti tra i Periti, i quali si devono reciproco aiuto ed assistenza per il compimento dei loro doveri professionali. In ogni circostanza essi devono collaborare a rendere sempre più efficace il servizio peritale. Ogni accordo, che intercorre fra Periti deve essere sempre veritiero e giusto. Gli obblighi che ne discendono debbono essere ispirati alla piena solidarietà. Il Perito deve sempre presumere la buona fede nell'operato di ogni altro collega. Eventuali controversie, ricollegabili alla professione, prima che siano adite le vie legali, devono sempre essere demandate alla mediazione dei colleghi. Il Perito sottoposto ad ingiusti attacchi deve poter contare sulla solidarietà dei colleghi.

 



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